Permesso prorogato di altri 6 mesi per tunisini

Il decreto del governo in Gazzetta Ufficiale dopo le pressioni di Tunisi. Chi non aveva ancora trovato lavoro rischiava l’irregolarità.

Roma – 22 maggio 2012 – Alla fine la proroga è arrivata. I permessi di soggiorno umanitari rilasciati ai nordafricani sbarcati lo scorso anno in Italia durante la primavera araba, soprattutto tunisini, dureranno altri sei mesi.

Lo prevede un decreto firmato dal presidente del consiglio Mario Monti, appena arrivato in Gazzetta Ufficiale. Un “bis” rispetto alla proroga già decisa lo scorso ottobre, che salverà dall’irregolarità quanti non hanno ancora trovato un lavoro e quindi non sono riusciti a convertire il loro permesso.

A pesare sulla scelta del governo, soprattutto la necessità di mantenere buoni rapporti con le autorità di Tunisi. Nelle premesse del decretosi cita ad esempio il “proficuo rapporto di collaborazione” con il governo uscito dalla rivoluzione, così le sue “rinnovate richieste” per “proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione gia’ avviate”.

Secondo il governo, la proroga può “rafforzare il processo di graduale inserimento” dei migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese. Ma dà anche il tempo di avviare, “per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza”.

Elvio Pasca

Fonte: stranieriinitalia

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012 Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani. (12A05792) (GU n. 117 del 21-5-2012 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12
febbraio 2011, con cui e’ stato dichiarato lo stato di emergenza nel
territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre
2011, e 6 ottobre 2011, con il quale lo stato di emergenza e’ stato
prorogato per tutto l’anno 2012;
Visto l’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero”;
Visti altresi’ l’articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 286
del 1998 e l’articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, recante regolamento di attuazione del predetto Testo
Unico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile
2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da
assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio
nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed
in particolare l’articolo 2 con il quale sono state individuate le
condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso
di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del citato D.P.R. n. 394
del 1999;
Visto il successivo D.P.C.M. 6 ottobre 2011, con il quale e’ stata
disposta la proroga del termine di scadenza dei predetti permessi di
ulteriori sei mesi;
Tenuto conto del proficuo rapporto di collaborazione in essere con
le autorita’ del nuovo Governo tunisino nell’azione di contrasto alla
tratta degli esseri umani e all’immigrazione clandestina, nonche’ sul
complesso delle politiche migratorie;
Preso atto delle rinnovate richieste di dette autorita’ di
proseguire nelle linee di cooperazione e collaborazione gia’ avviate;
Rilevato che una cospicua parte dei cittadini stranieri beneficiari
delle su indicate misure di protezione umanitaria ha conseguito,
tramite la conversione del titolo in possesso, un permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie previste dalla
legge;
Ritenuto che una ulteriore proroga delle misure umanitarie di
protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale
inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico
del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di
loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi
di origine o di provenienza;
Considerato che l’adozione di tali misure si iscrive nel quadro di
una piu’ complessiva strategia atta a favorire il progressivo rientro
dall’emergenza;
Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per prorogare di
ulteriori sei mesi il termine di durata dei permessi umanitari di cui
al predetto articolo 2″, comma 1, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, gia’
prorogato con il successivo decreto 6 ottobre 2011;
D’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno,
dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

1. Il termine di sei mesi, di cui all’articolo comma 1, del
D.P.C.M. 5 aprile 2011, come prorogato dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011,
relativo alla durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi
umanitari ai sensi dell’art. 11 comma 1, lettera c-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, e’ prorogato di ulteriori sei mesi alle medesime
condizioni di cui ai predetti D.P.C.M.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si
provvede a carico del Fondo nazionale della protezione civile.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 15 maggio 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell’economia
e delle finanze
Monti

 

 

 

 

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