Consigliera Valandro condannata per istigazione

Tribunale di Padova: l’invito a commettere violenza sessuale nei confronti della Ministra Kyenge
espresso attraverso i social-network costituisce un’istigazione pubblica alla violenza razziale
Condannata l’ex consigliera di quartiere di Padova Dolores Valandro. Rese note le motivazioni della sentenza.
Tribunale di Padova, sez. penale, sentenza n. 1615/2013, dep. il 17.08.2013 (327.3 KB)

Il Tribunale di Padova, sez. penale, ha reso note le motivazioni della sentenza con la quale D.V., una consigliera di quartiere di Padova della Lega Nord Dolores Valandro, poi espulsa dal partito a seguito della vicenda, è stata condannata il 18 agosto scorso alla pena di un anno ed un mese di reclusione con l’applicazione della sospensione condizionale per il reato di istigazione alla violenza per motivi razziali di cui all’art. 3 c. 1 lett. b della legge n. 654 /1975, con l’aggravante comune della commissione del reato nei confronti di un pubblico ufficiale (art. 61 c. 10 c.p.).

La condanna si riferisce ai fatti avvenuti dopo la nomina di Cécile Kyenge alla posizione di Ministro della Repubblica Italiana per l’integrazione, quando l’imputata aveva postato sul proprio profilo Facebook la frase:” Ma mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato???? Vergogna!”, accompagnata dalla fotografia della ministra. La frase veniva apposta a commento di una notizia, pure condivisa sul profilo Facebook, di un’aggressione a sfondo sessuale che si sarebbe verificata a Genova e di cui sarebbe stato autore un cittadino somalo, pubblicata in rete da parte di un sito web.

Il collegio penale di Padova ha ritenuto sussistente la motivazione ‘razzista’ dell’atto di istigazione alla violenza compiuto dall’imputata nel collegamento evidentemente effettuato da quest’ultima tra l’ autore del fatto criminoso di Genova e la ministra Kyenge in base alla mera asserita comune provenienza geografica, comunque vaga ed imprecisa, e al colore della pelle. In altri termini, l’accostamento tra la figura del ministro Kyenge e quella dell’immigrato autore del fatto criminoso a Genova avrebbe rivelato, secondo il giudice, un evidente pregiudizio razzista da parte dell’autrice del fatto, veicolando l’ idea che il ministro dovesse essere valutato non come persona in sè, ma solo in ragione della sua provenienza geografica africana e del colore della sua pelle, associando ulteriormente a tali caratteristiche etnico-razziali comportamenti criminosi e fortemente negativi.

Riguardo alla sussistenza del reato di istigazione alla violenza, il collegio penale di Padova ha ribadito come espressioni quali quelle utilizzate dall’imputata non possono trovare la protezione assicurata dal diritto costituzionale alla libertà di espressione, in quanto questa trova dei limiti legittimi nella protezione di altri beni di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla dignità e all’incolumità della persona (Corte Cost., sentenza n. 65/1970, Corte Cass., sentenza n. 31655/2001 e n. 37581/2008). Ugualmente, il collegio giudicante di Padova richiama la nota giurisprudenza di Cassazione per cui per configurare la fattispecie dell’incitamento o provocazione alla violenza per motivi di ordine razziale, non occorre che tale incitamento o provocazione vengano effettivamente raccolti, in quanto il bene protetto è qui la dignità della persona, che viene comunque lesa per effetto stesso dell’atto in sé (dolo generico) (Cass., sentenza n. 724/1997). Ad ogni modo, rilevano i giudici, il mezzo dei social-network è certamente idoneo a realizzare la fattispecie istigatrice, in quanto assicura una capillare diffusione ed un dibattito pubblici, così come dimostra il contenuto dei messaggi successivi di altre persone postati a commento di quello dell’imputata che hanno espresso auspici ed intendimenti di tenore analogo.

Il collegio penale di Padova ha applicato la pena accessoria prevista dall’art. 1 comma 1 bis lett. D.L. n. 122/1993 (legge n. 205/1993) del divieto per la persona rea di partecipare ad attività di propaganda elettorale per elezioni politiche o locali, per un periodo di tre anni.

Il giudice ha disposto pure il risarcimento del danno a favore delle parti civili intervenute (Comune di Padova, Giuristi Democratici, Razzismo non Stop, ASGI).

A cura del servizio antidiscriminazioni dell’ASGI. Progetto con il sostegno finanziario della Fondazione Italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

Fonte: migrantitorino.it

 

 

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